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CassaGeneralediASSISTENZA

Soluzioni Sanitarie all’avanguardia

LA CASSA GENERALE DI ASSISTENZA
La Cassa Generale di Assistenza è un’associazione senza fini di lucro, istituita allo scopo di attuare prestazioni assistenziali mediante sottoscrizione di polizze di assicurazione.Le prestazioni assistenziali riguardano la copertura dei rischi infortuni e malattia con particolare attenzione al rimborso di spese sanitarie e ricoveri ospedalieri.Tali prestazioni costituiscono quindi una forma integrativa di assistenza rispetto a quanto erogato dal sistema pubblico.Le aziende che possono associarsi alla cassa sono quelle obbligate, dal C.C.N.L. o dal Contratto Integrativo Aziendale, da accordo o regolamento aziendale, a prestare la assistenza sanitaria ai propri dipendenti.Tale obbligo può riguardare tutti i dipendenti, eventualmente i familiari, o solo alcune categorie, ad esempio i soli dirigenti, o i quadri o gli impiegati.La forma scelta dalla Cassa Generale di Assistenza tramite l’intermediazione della B&B Insurance Broker S.r.l., consente di stipulare polizze con primarie compagnie di assicurazioni, senza porre vincoli tipologici in termini di prestazioni, contrariamente ad altre soluzioni presenti sul mercato per cui le Casse offrono schemi rigidi di prestazioni non modificabili.Questa soluzione permette di adeguare la prestazione assicurativa agli obblighi contrattuali dell’azienda socia.

SCOPI
La Cassa Generale di Assistenza è estranea a qualsiasi fine politico e/o religioso non ha fini di lucro e persegue gli scopi di seguito indicati: v Attuare le forme di assistenza individuale, volontaria in genere ed anche contro gli infortuni per conto dei singoli Associati e per conto dei dipendenti delle Aziende associate, anche mediante la stipulazione di polizze di assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie, infortuni e vita puro rischio caso morte. È tassativamente escluso l'esercizio di qualsiasi attività di previdenza, anche sotto forma pensionistica ovvero tramite stipula di contratti di assicurazione sulla vita diversi da quelli che contemplino il risarcimento in ipotesi del caso di morte o Invalidità Permanente totale dell'assicurato;v Attuare le forme di assistenza legale e peritale per conto dei singoli Associati e per conto dei dipendenti delle Aziende associate, anche mediante la stipulazione di polizze di assicurazione per il rimborso delle spese legali e peritali;v Promuovere attività nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, mutualistica e cooperativa, giuridica, della formazione professionale, della cultura, del tempo libero, dello sport e del turismo sociale;v Promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni che operino nel campo della salute, dello sport e della cultura.

NORMATIVA FISCALE
Ai sensi dell’art.3 del D.lgsl. 2/9/97 n.314 recante disposizioni in materia di “armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro“, l’art.48 del T.U.I.R. ( D.P.R. 917 / 86 ) è sostituito prevedendo, tra le altre, la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziali in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore a L.7.000.000 per singolo lavoratore dipendente.Ai sensi dell’art.6 lett. F) del medesimo decreto legislativo 314/97 è previsto l’assoggettamento al contributo di solidarietà del 10% dei medesimi contributi di assistenza sanitaria.L’iscrizione ad una cassa di assistenza consente, pertanto, di evitare che gli importi erogati dall’azienda, per garantire un’assistenza sanitaria, diventino imponibili ai fini fiscali e contributivi.Il D.lgs. 18/02/2000 n.41 ha dato attuazione alla delega contenuta nell’art.10 della Legge 13/05/99 n.133 ed ha riformato la disciplina fiscale dei contributi di assistenza sanitaria.

L’importo che non concorre alla formazione del reddito resta fissato così come indicato nella tabella seguente:

ANNO                      CONTRIBUTO
2000                         L.7.000.000
2001                         L.7.000.000
2002                         L.7.000.000
2003                         L.6.000.000
2004                         L.5.500.000
2005                         L.5.000.000
2006                         L.4.500.000
2007                         L.4.000.000
2008 e anni seguenti  L.3.500.000

Questo beneficio fiscale viene ridotto gradualmente negli anni per favorire la nascita dei fondi con prestazioni complementari , non comprese nei livelli di assistenza prestati dal Sistema Sanitario Nazionale e disciplinati dall’art.9 del D. lgsl.229 / 99.Nel caso di cumulo tra i fondi di assistenza e di fondi complementari, la detraibilità potrà subire ulteriori riduzioni.

LA TUTELA DEL SOCIO
La Cassa Generale di Assistenza al fine di tutelare i Soci, sottoscrive, attraverso il proprio organo direttivo e rappresentativo, idonee convenzioni assicurative con primarie Compagnie di Assicurazioni.In questo modo i Soci della Cassa Generale di Assistenza per il principio di solidarietà, partecipano solo ai benefici di mutualità e non anche alle perdite, stante le coperture assicurative sottoscritte.La Cassa Generale di Assistenza effettua costantemente una ricerca di mercato studiando linee di prodotti assicurativi a tutela dei suoi Associati.Oggi la Cassa Generale di Assistenza guarda avanti e propone una soluzione ancora più vicina alle esigenze delle persone, una soluzione che amplia e completa le prestazioni offerte dalle tradizionali polizze assicurative malattia.Una vera e propria struttura di assistenza attiva 24 ore su 24 capace di mettere a disposizione dell’utente una “Centrale Operativa” con servizio medico permanente.

ORGANI E CARICHE
La Cassa Generale di Assistenza è stata costituita nel 1999 in osservanza di quanto disposto dal D.lgsl. 314/97, dal D.P.R. 917/86, dalla Legge 133/99 e dal D.lgs. 41/2000 per volontà di alcuni professionisti e di un gruppo di operatori del comparto assicurativo al fine dare l’opportunità alle Aziende di godere di tutti quei benefici fiscali previsti dalle vigenti Leggi ed ai singoli Dipendenti prestazioni efficaci.Gli organi della Cassa sono:
Il Consiglio Direttivo;
L’Assemblea generale dei Soci fondatori;
L’Assemblea generale dei Soci aderenti;
I revisori.
L’Assemblea generale dei Soci, formata da tutti gli associati aderenti, si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché per tutte le questioni ad essa sottoposte del Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Cassa ed è composto da un minimo di tre, ad un massimo di nove membri.

SERVIZI OFFERTI
Pagamento diretto delle prestazioni, nell'ambito della Rete stessa per ricoveri, interventi chirurgici e, nei casi di importo significativo, prestazioni extraospedaliere (ove previsto dal contratto).
Supporto tramite Centrale Operativa.
Accesso alla Rete di Strutture Sanitarie Convenzionate fruendo di tariffe preferenziali e controllate.

RETE DI STRUTTURE SANITARIE A DISPOSIZIONE DELLA CASSA GENERALE DI ASSISTENZA
La Cassa Generale di Assistenza, grazie ad un accordo con importanti Società assicuratrici, dispone di una Rete Convenzionata (Network) costituita da Ospedali ed Istituti di Carattere Scientifico, Case di Cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, nonché da Medici Specialisti che esercitano nell'ambito di queste, tutti selezionati da uno staff specializzato.
In Italia la copertura territoriale è a livello nazionale, per rispondere adeguatamente alle esigenze degli Assicurati/Assistiti.
La Rete è in evoluzione dinamica per migliorare continuamente la qualità del servizio prestato, introdurre nuove prestazioni e rispondere sempre meglio alla distribuzione geografica della Clientela.
Per l'estero viene utilizzato il Network di International Assistant Group che comprende, Strutture qualificate in tutti i Paesi del mondo.

ELENCO DELLE PRINCIPALI CLINICHE CONVENZIONATE A ROMA E LATINA
CLINICHE                               SEDE
PIO XI                                 ROMA
QUISISANA                              ROMA
MATER DEI                              ROMA
ASSUNZIONE MARIA SANTISSIMA            ROMA
EUR CLINICA                            ROMA
ROME AMERICAN HOSPITAL                 ROMA
VILLA MARGHERITA                       ROMA
PAIDEIA                                ROMA
EUROPEAN HOSPITAL                      ROMA
POLICLINICO GEMELLI                    ROMA
FATEBENEFRATELLI                       ROMA
VILLA STUART                           ROMA
ARS MEDICA                             ROMA
VILLA EUROPA ALL’EUR                   ROMA
NOMENTANA                              ROMA
CONCORDIA HOSPITAL                     ROMA
VILLA CARLA                            ROMA
VILLA S.M.DI LEUCA                     ROMA
VILLA SALARIA                          ROMA
VALLE GIULIA                           ROMA
SAN DOMENICO                           ROMA
CENTRAL HOSPITAL VILLA LEXIA           ROMA
VILLA DE ROSARIO                       ROMA
VILLA FLAMINIA                         ROMA
SANATRIX                               ROMA
SAN RAFFAELE                           ROMA
MADONNA DELLA FIDUCIA                  ROMA
SAN MARCO                              LATINA

UTILIZZO DI STRUTTURE E MEDICI CONVENZIONATI CON INDENNIZZO DIRETTO
Nei casi di Ricovero, nell'ambito di Strutture e Medici Convenzionati, l'Assicurato/Assistito può utilizzare la procedura di indennizzo diretto (ove previsto in polizza) senza alcun esborso di denaro.Una volta definita la prestazione con il medico curante ed identificata la Struttura Sanitaria, l'Assicurato/Assistito deve effettuare la richiesta alla Centrale Operativa che, accertata la regolarità della prestazione richiesta in funzione delle coperture previste in polizza, provvederà a: Effettuare la "presa in carico" della prestazione nei confronti della Struttura prescelta;
Darne conferma all'Assicurato/Assistito.

MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CASSA GENERALE DI ASSISTENZA
Per aderire alla Cassa di Assistenza è necessario che venga proposta una domanda (allegato n° 1) e venga prodotto il Contratto Collettivo o l’Accordo Integrativo Aziendale o il Regolamento Aziendale da cui si evinca l’obbligazione dell’azienda ad erogare l’assistenza sanitaria.Ricevuta questa documentazione, il Consiglio Direttivo della Cassa la esamina e darà risposta indicando se ci sono i requisiti per l’iscrizione.

CARD SANITARIA RILASCIATA AGLI ADERENTI ALLA CASSA GENERALE DI ASSISTENZA
La Card Sanitaria è uno strumento utilissimo per la corretta identificazione dell'Assicurato/Assistito nei confronti della Rete di Strutture Sanitarie Convenzionate. La Card Sanitaria verrà rilasciata al Dipendente/Assistito gratuitamente previo accordo con l’Azienda Contraente.



ACCESSO ALLA RETE
L'Assicurato/Assistito inoltre può sempre usufruire di prestazioni sanitarie nell'ambito del Network, a tariffe e condizioni preferenziali ed effettuando in proprio il pagamento all'erogatore della prestazione (con eventuale rimborso nei casi previsti dalla copertura), presentandosi presso la Struttura prescelta esibendo al momento dell'accettazione:
la prescrizione del medico: completa della diagnosi per la quale si chiede la prestazione;
La Card di riconoscimento, per consentire alla Struttura Sanitaria l'identificazione dell'Assicurato/Assistito.
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